
In sede di conversione del decreto Decreto legge 31.3.2025, n.39, è stato confermato il differimento
dei termini dell’entrata in vigore dell’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i danni
catastrofali da parte di tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia a
copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature
industriali e commerciali causati da eventi catastrofali che si verifichino sul territorio
nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni) che, come è noto, è stato
introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art.1 c.101-111 della L.n.213/2023) e reso
operativo dal DM MEF-MIMIT n.18/2025.
Tale differimento è differenziato in base alla dimensione delle imprese ma, mentre per la
definizione di grande impresa è stato confermato il riferimento comunitario già previsto
(Direttiva delegata UE n.2775/2023 così come recepita dal DLGS n.125/2024), per la
definizione di micro, piccola e media impresa il suddetto riferimento comunitario, previsto
nel decreto originario, è stato sostituito con la Raccomandazione UE 2003/361/CE;
pertanto:
- per le micro imprese (fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni
di euro e numero di dipendenti minore di 10) e per le piccole imprese (fatturato annuo o
totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e numero di dipendenti minore
di 50) tale obbligo scatterà il 31 dicembre 2025; - per le medie imprese (fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di
bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro e numero di dipendenti minore di 250)
l’obbligo entrerà in vigore l’1 ottobre 2025; - per le grandi imprese (totale stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro, fatturato
superiore a 50 milioni di euro e numero medio di dipendenti superiore a 250), nonostante
il termine dell’obbligo sia rimasto quello già previsto in precedenza (31 marzo 2025), è
stato disposto un periodo transitorio di 90 giorni (quindi fino al 30 giugno 2025) entro i
quali il mancato adempimento non comporta la sanzione relativa prevista cioè
l’impossibilità di accedere al riconoscimento di eventuali contributi, sovvenzioni o
agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, previsti a seguito di
eventi catastrofali.