In sede di conversione del Decreto legge 31.3.2025, n. 39, è stato confermato il differimento dei termini dell’entrata in vigore dell’obbligo di stipulare un’assicurazione contro i danni catastrofali da parte di tutte le imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia a copertura dei danni a terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi catastrofali che si verifichino sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni) che, come è noto, è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024 (art. 1 c. 101-111 della L. n. 213/2023) e reso operativo dal DM MEF-MIMIT n. 18/2025.
Tale differimento è differenziato in base alla dimensione delle imprese ma, mentre per la definizione di grande impresa è stato confermato il riferimento comunitario già previsto (Direttiva delegata UE n. 2775/2023 così come recepita dal DLGS n. 125/2024), per la definizione di micro, piccola e media impresa il suddetto riferimento comunitario, previsto nel decreto originario, è stato sostituito con la Raccomandazione UE 2003/361/CE; pertanto:
- per le micro imprese (fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e numero di dipendenti minore di 10) e per le piccole imprese (fatturato annuo o totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro e numero di dipendenti minore di 50) tale obbligo scatterà il 31 dicembre 2025;
- per le medie imprese (fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro e numero di dipendenti minore di 250) l’obbligo entrerà in vigore l’1 ottobre 2025;
- per le grandi imprese (totale stato patrimoniale superiore a 25 milioni di euro, fatturato superiore a 50 milioni di euro e numero medio di dipendenti superiore a 250), nonostante il termine dell’obbligo sia rimasto quello già previsto in precedenza (31 marzo 2025), è stato disposto un periodo transitorio di 90 giorni (quindi fino al 30 giugno 2025) entro i quali il mancato adempimento non comporta la sanzione relativa prevista, cioè l’impossibilità di accedere al riconoscimento di eventuali contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, previsti a seguito di eventi catastrofali.
