ATTIVAZIONE TIROCINIO:

Presso la CLAAI di Salerno, per le aziende interessate , è possibile  intraprendere un percorso di formazione e attivare un Tirocinio.

Questa misura formativa consente ai tirocinanti di vivere temporanee esperienze all’interno di contesti lavorativi per favorire una conoscenza diretta di una professione o di un mestiere. Il tirocinio rappresenta un vero e proprio filtro attraverso il quale il tirocinante si orienta circa le proprie scelte professionali e, allo stesso tempo, si forma direttamente sul luogo di lavoro, arricchendo il proprio bagaglio di conoscenze.

I contratti di tirocinio extracurriculari si dividono in tre tipologie:

  • Tirocini formativi e di orientamento: sono ideati per favorire il periodo di transizione tra la scuola e il mondo del lavoro. Sono rivolti alle persone che hanno conseguito un titolo di studio negli ultimi 12 mesi. Lo stage ha una durata massima di 6 mesi.
  • Tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro: hanno lo scopo di inserire o reinserire una persona nel mondo del lavoro. Sono rivolti a inoccupati, disoccupati, lavoratori in mobilità, lavoratori in cassa integrazione. Lo stage ha una durata massima di 12 mesi.
  • Tirocini formativi e di orientamento o tirocini di inserimento/reinserimento al lavoro, specifici per alcune tipologie di persone: svantaggiate, disabili, richiedenti asilo, titolari di protezione internazionale. Lo stage ha durata massima di 12 mesi fatta eccezione per i soggetti disabili ai sensi della legge 68/99, in questo caso la durata massima del tirocinio è di 24 mesi.

  

DURATA:

 

La durata del tirocinio va dai 2 mesi (ad eccezione delle attività stagionali per le quali la durata minima è ridotta ad 1 mese) ad un massimo di 12 mesi finiti i quali l’impresa è libera di scegliere se continuare stabilire o meno un rapporto di lavoro con il tirocinante.

 

L’impresa dovrà corrispondere, secondo quanto disposto dalla Regione Campania, al tirocinante un compenso minimo di €500,00.

TIROCINIO EXTRA-CURRICULARE : CHI SONO I SOGGETTI COINVOLTI?

  • Tirocinante;
  • Promotore;
  • Soggetto ospitante

ASSICURAZIONE TIROCINANTE

Pur non essendo questa forma di impiego un effettivo lavoro subordinato è comunque prevista dalla legge una tutela, poiché possono verificarsi le stesse casistiche di qualunque altra mansione lavorativa. L’assicurazione stagisti / tirocinanti è quindi obbligo che si viene a creare per tutelare il soggetto da eventuali danni che potrebbero manifestarsi nell’ambiente lavorativo.

Una forma importante che permette anche di coprire eventuali danni a terzi o cose da parte del soggetto assicurato, sempre durante la sua attività di stage o tirocinio.

CHI PUO’ FARLO?

  • IL SOGGETTO OSPITANTE

I soggetti ospitanti sono le realtà (azienda, studio professionale, cooperativa, enti pubblici etc.) in cui viene realizzato il tirocinio.

Per poter ospitare un tirocinante l’azienda dev’essere in regola con la normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, osservare le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili (Legge n. 68/1999), non aver effettuato licenziamenti (da intendersi quelli per giustificato motivo oggettivo, collettivi, per superamento del periodo di comporto, mancato superamento della prova, fine appalto ovvero al termine dell’apprendistato) nella stessa unità produttiva in cui si svolgerà il tirocinio e nei 12 mesi precedenti la sua attivazione.

  • IL TIROCINANTE

Coloro i quali possono effettuare il tirocinio sono i soggetti di qualsiasi età, che rispondono a questi requisiti:

  • disoccupati;
  • beneficiari di strumenti di sostegno al reddito;
  • lavoratori a rischio di disoccupazione;
  • lavoratori in cerca di nuova occupazione;
  • disabili (in base alla Legge n. 68/1999) e persone svantaggiate.