Guida agli adempimenti

Dal giorno 24 maggio 2026, entra pienamente in vigore la nuova disciplina organica della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introdotta dall’Accordo Stato-Regioni 59/2025 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2025). L’intesa riformula la progettazione dei percorsi formativi, i requisiti dei docenti, le modalità di erogazione dei corsi e la gestione dei crediti formativi per lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro.

Il Ministero del Lavoro sta pubblicando sul proprio sito una serie di FAQ per agevolare l’applicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni 59/2025. È importante chiarire, però, che queste risposte forniscono solo un indirizzo interpretativo: non sono leggi e non vincolano i giudici nei tribunali, motivo per cui vanno sempre valutate con prudenza.

1. Decorrenza dei corsi: abolito il termine dei 60 giorni

L’aspetto di maggiore impatto gestionale riguarda la tempistica di avvio della formazione per i lavoratori neoassunti. Non è più consentito posticipare o completare la formazione entro i 60 giorni successivi all’assunzione, neppure facendo ricorso alle regole del regime transitorio.

In base all’articolo 37, comma 4, del D.Lgs. 81/2008, l’attività formativa deve essere anticipata o erogata contestualmente a:

Il periodo transitorio, conclusosi il 24 maggio 2026, disciplinava esclusivamente la possibilità di avviare corsi secondo i programmi e le modalità previste dai vecchi accordi, ma non concedeva alcuna deroga sulla tempestività dell’addestramento, il quale deve proteggere il lavoratore sin dal primo giorno di attività.

2. Strutturazione delle aule e criteri “Multi-Ateco”

La progettazione dei corsi deve basarsi prioritariamente sulla specifica valutazione dei rischi aziendali, offrendo contenuti aderenti alle reali condizioni operative dei lavoratori. Il soggetto formatore è tenuto a costituire classi omogenee per mansioni e settore di appartenenza.

Tuttavia, le indicazioni ministeriali confermano la possibilità di organizzare aule con aziende appartenenti a settori diversi (approccio “multi-Ateco”), purché sussistano determinati requisiti:

3. Scadenza e decadenza decennale dei crediti formativi

Il nuovo Accordo introduce una disciplina specifica per la gestione dei crediti formativi legati ai corsi abilitanti (regola applicata a datori di lavoro, RSPP, dirigenti, preposti e addetti alle emergenze):

4. Requisiti tecnici dei formatori per le attrezzature

Per quanto riguarda i corsi legati all’utilizzo delle attrezzature di lavoro, l’Accordo 59/2025 prevede una netta separazione dei requisiti richiesti ai docenti a seconda del modulo trattato:

Modulo DidatticoRequisiti Richiesti al Docente
Modulo Teorico-Tecnico• Rispetto dei requisiti generali previsti dal D.M. 6 marzo 2013 .• Possesso di una conoscenza tecnica specifica dell’attrezzatura oggetto del corso.
Modulo Pratico• Rispetto dei requisiti generali stabiliti dal D.M. 6 marzo 2013 (formatori esperti) .• Esperienza professionale pratica documentata e verificabile di almeno 3 anni nelle tecniche di utilizzo dell’attrezzatura.

5. Certificazione e modalità di erogazione (Divieto di Videoconferenza)

In merito alla conformità e alle modalità di svolgimento delle lezioni, l’Accordo fissa alcuni punti cardine:

L’adeguamento a queste nuove disposizioni rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la piena conformità normativa e, soprattutto, la massima tutela dei lavoratori.

I